LE NOVITÀ LABOUR DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

1.          LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO

1.1      Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Tra le principali novità della Legge di bilancio 2023 in materia di lavoro, rientrano senz’altro le agevolazioni per le nuove assunzioni, previste relativamente ai lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoratori giovani e lavoratrici donne.

Più in particolare, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero contributivo è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Allo stesso modo, al fine di promuovere l’occupazione giovanile e femminile, la Legge di bilancio 2023 estende dette agevolazioni anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, relativamente a tali ultime categorie di lavoratori, sempre entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

1.2      La nuova disciplina delle prestazioni occasionali

La legge di bilancio 2023 modifica le regole delle prestazioni occasionali, ampliando il limite economico per ricorrere a questa particolare forma di lavoro, aumentando il l’importo da 5.000 euro a 10.000 euro.

Pertanto ciascun utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 10.000 euro, con riferimento alla totalità dei collaboratori.

Inoltre, la legge di bilancio 2023 amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale ad utilizzatori che operano nel settore del turismo, i quali abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

1.3      Proroga dello smart working al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili

Dal 1° gennaio 2023, il lavoro agile non sarà più una modalità di eseguire la prestazione decisa e imposta dal datore di lavoro, ma sarà una scelta condivisa da entrambi i soggetti interessati. Infatti la Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova proroga per l’accesso al regime di smart working semplificato, esclusivamente per i lavoratori fragili e fino alla data del 31 marzo 2023, quindi oltre il termine del 31 dicembre 2022 attualmente stabilito dal Decreto Aiuti bis

Pertanto i lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità potranno svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche ricoprendo compiti diversi, che rientrino nella stessa categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti, altrimenti sarà possibile svolgere dei percorsi di formazione professionale.

Le condizioni di fragilità citate innanzi sono richiamate dalla circolare n. 13/2020 del Ministero del Lavoro che le ha definite come: “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. Nello specifico saranno dunque interessati quei lavoratori in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità previsto dalla legge 104, oppure certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

La misura coinvolgerà sia i lavoratori del settore privato sia i dipendenti pubblici.

1.4      I congedi parentali

Tra le misure a sostegno della maternità e paternità è stato modificato il comma 1 dell’articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo un mese in più di congedo facoltativo e retribuito all’80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) fino ai sei anni di vita del figlio.

1.5      Tassazione agevolata per i Premi di produttività

Altra interessante iniziativa per le imprese private è stata prevista per i premi di produzione erogati nell’anno 2023, per i quali l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF passa dal 10% al 5%, sempre che l’erogazione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

1.6      Il taglio al cuneo fiscale fino 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi

Nella Legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri c’è anche il taglio del cuneo fiscale fino al 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi.

Più in particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

1.7          Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

Nella medesima ottica di agevolare i lavoratori dipendenti, la Manovra 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato con reddito non superiore a 50.000 euro, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

1.8          Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

Con l’obiettivo di favorire il mantenimento in servizio dei lavoratori dipendenti, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che, i dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, di cui al successivo paragrafo 2.1, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

1.9          Fondo sociale per l’occupazione e formazione

Il Fondo sociale per l’occupazione e formazione – istituito dal D. L. 29 novembre 2008, n.185 – in cui è confluito il Fondo per l’occupazione – istituito nel 1993, con l’obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali – è stato rifinanziato a decorrere dall’anno 2023, al fine di incentivare importanti interventi di sostegno al reddito, tra cui: (i) le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; (ii) l’esonero contributivo per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria secondo le condizioni di legge; (iii) la proroga della CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; (iv) la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 22 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015; (v) i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro

2.          MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO

2.1      La cd. Pensione Anticipata Flessibile

Importanti novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio, anche in materia pensionistica; ed invero, in via sperimentale per il 2023, i dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe.

Tale trattamento pensionistico non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2.2      Opzione Donna

Altra importante novità prevista dalla Manovra 2023 in materia di pensioni è il diritto al trattamento pensionistico anticipato riconosciuto nei confronti delle lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3      Indicizzazione pensioni

Per il periodo 2023-2024 sono stati introdotti, inoltre, nuovi criteri per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ed in particolare: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

  1. nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
  4. nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
  5. nella misura del 32% per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2.4      La proroga dell’Ape sociale 2023

Nel pacchetto previdenziale della legge di Bilancio 2023 trova conferma la proroga dell’Ape sociale anche per il 2023. L’indennità, che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età sino alla pensione di vecchiaia ordinaria, non può essere ottenuta da tutti i lavoratori, ma soltanto dagli appartenenti a specifiche categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% e addetti ai lavori gravosi. In merito ai termini di presentazione delle istanze, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, i lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del prossimo 31 marzo o del 15 luglio, con istanza tardiva entro il 30 novembre 2023.

3.          LE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel nuovo limite massimo di 7 mensilità.

Tale limite non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

I soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.

I beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello

Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

4.          LE MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI (LA CD. FLAT TAX)

Infine, dal primo gennaio 2023 la flat tax al 15% sarà applicabile agli autonomi e partite Iva fino a 85mila euro. La tassa piatta è stata introdotta dal primo governo Conte, ma solamente per i redditi fino a 65mila euro. Ora, con questa estensione si aumenta di ventimila euro il range entro il quale si può aderire al regime forfettario, con un rilevante risparmio in termini di tasse per i lavoratori autonomi.

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