Rassegna di giurisprudenza di legittimità su questioni giuridiche particolarmente controverse nei diversi ambiti del diritto civile
Sentenza Numero: 29812, del 19/11/2024
Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso – Ultrattività del mandato – Conseguenze.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) «sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale»; II) «per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura») – hanno affermato il seguente principio:
«In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato»
Sentenza Numero: 29253, del 13/11/2024
Procedimenti sommari – Convalida di sfratto per morosità – Ambito di applicazione alla luce delle modifiche apportate all’art. 657, comma 1, c.p.c. dall’art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022.
La Sezione Terza civile, nell’ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto:
«A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».
Sentenza Numero: 26727, del 15/10/2024
Opposizione a decreto ingiuntivo – Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni – Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale – Conseguenze – Ammissibilità – Limiti.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principi:
«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»
«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»
Ordinanza interlocutoria Numero: 23874, del 05/09/2024
Termine per l’impugnazione del licenziamento – Decorrenza – Dalla ricezione dell’atto – Stato di incapacità naturale del lavoratore licenziato – Irrilevanza – Questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, …», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
Sentenza Numero: 22914, del 19/08/2024
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – Esecuzione individuale del creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Riforma della crisi di impresa – Sopravvivenza – Liquidazione giudiziale e controllata – Prosecuzione dell’azione esecutiva per entrambe le procedure concorsuali – Questione pregiudiziale.
La Sezione Prima civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali.
Sentenza Numero: 15130, del 29/05/2024
Mutuo bancario – Piano di ammortamento “alla francese” – Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi – Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria – Nullità – Esclusione.
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio:
«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Ordinanze interlocutorie nn. 15025 – 15030, del 29/05/2024
Licenziamenti – Divieto temporaneo di licenziamento individuale “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604” ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e di licenziamento collettivo con “avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223” ex art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020 – Ambito applicativo – Licenziamento del dirigente – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione all’art. 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020, nella parte in cui dispongono, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “blocco” dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, senza includere nel divieto di recesso il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive: «… La conseguenza di ciò è immediatamente apprezzabile rispetto al c.d. blocco dei licenziamenti collettivi disposto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 104 cit. (e già prima dall’art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020): esso riguarda certamente anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la legge n. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell’emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate (o sospese se già iniziate ad una certa data). Ne consegue che sul piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e di quelli collettivi, il difetto di simmetria che sussiste per i dirigenti (ai quali non si applica la prima, mentre si applica in parte la seconda) si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei licenziamenti: tale blocco è applicabile solo se si tratta di licenziamento collettivo, mentre resta escluso se si tratta di licenziamento individuale per ragioni oggettive. …».
Sentenza Numero: 12971, del 13/05/2024
Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnata privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) – Deposito telematico degli atti – Sufficienza – Conseguenze – Verifica di tempestività dell’impugnazione – Modalità – Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica – Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico – Attestazione di conformità della copia al duplicato – Sufficienza – Conseguenze – Verifica di tempestività dell’impugnazione – Modalità.
La Sezione Terza Civile, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”, premesse le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022;
b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Sentenza Numero: 12928, del 10/05/2024
Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. – Disciplina ex art. 1310 c.c. – Applicabilità alle sole obbligazioni solidali con eadem causa obligandi – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Assicurazione per la R.C.A. – Prescrizione – Causa di sospensione verso il responsabile a favore del danneggiato ex art. 2941 c.c. – Estensione all’assicuratore – Sussistenza.
La Terza Sezione Civile, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» – si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi.
Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma dell’art. 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo), si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.
Da tale principio generale discende, dunque, che, in relazione all’ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.
Ordinanza interlocutoria Numero: 12239, del 06/05/2024
Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa – Attribuzione della qualità di imputato in luogo di indagato – Qualificazione del fatto come reato consumato in luogo di tentato – Contenuto diffamatorio – Scriminante relativa all’esercizio del diritto di cronaca – Delimitazione – Questione di massima di particolare rilevanza.
La Sezione Prima civile, in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza – sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile e penale – concernente il rilievo da assegnare, ai fini della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, alla circostanza che al soggetto che si assume leso dall’articolo di stampa sia stata attribuita, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.
Sentenza Numero: 8486, del 28/03/2024
Impugnazione incidentale tardiva – Processo con pluralità di parti – Interesse rilevante – Individuazione – Consumazione del potere d’impugnazione – Condizioni.
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi sulle questioni, rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17 luglio 2023, ritenute di massima di particolare importanza, oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico – hanno statuito che:
- l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva;
- il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
Sentenza Numero: 5792, del 05/03/2024
Travisamento della prova – Nozione – Rimedi – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Ammissibilità – Presupposti e limiti.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza sul cosiddetto “travisamento della prova” (Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27/04/2023) – hanno affermato il seguente principio:
«Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».
Sentenza Numero: 3925, del 13/02/2024
Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui – Condizioni e requisiti – Vantaggio in favore di altro fondo – Necessità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio – hanno affermato il seguente principio:
«In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione».
Sentenza Numero: 3452, del 07/02/2024
Mediazione obbligatoria – Avvenuto esperimento in ordine alla domanda principale – Domanda riconvenzionale rientrante nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 – Esperimento – Necessità – Esclusione – Principio enunciato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».