LE PRINCIPALI NOVITÀ PREVISTE DAL CD. “DDL LAVORO” APPROVATO DALLA CAMERA il 9 OTTOBRE 2024

La Camera dei deputati ha approvato, il 9 ottobre 2024, il disegno di legge di iniziativa governativa, titolato “Disposizioni in materia di lavoro“, il quale è intervenuto in diversi settori del Diritto del lavoro, ed in particolare in materia di: a) tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) ammortizzatori sociali e politiche formative; c) contratti a termine e di somministrazione; d) rapporti di lavoro; e) trattamenti previdenziali e contributivi: di seguito le principali novità previste dalla riforma.

In materia di tutela e sicurezza sul lavoro il “DDL Lavoro” prevede:

  1. con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 1):
    • che almeno quattro componenti della Commissione per gli interpelli abbiano un profilo professionale giuridico;
    • che il Ministero della salute aggiorni l’elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
    • che l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
    • la soppressione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
    • che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
    • che in via generale sia l’azienda sanitaria locale l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente;
  2. una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;
  3. l’abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro;
  4. la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all’anno precedente;
  5. la modifica della disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2);
  6. la modifica della disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei suddetti lavoratori domestici (art. 4).

In materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative il “DDL Lavoro” prevede:

  1. che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (art. 6);
  2. per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel FIS (Fondo di integrazione salariale) dell’INPS (art. 8);
  3. la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati senza vincoli di riparto tra le misure relative ai lavoratori assunti (dalle agenzie di somministrazione) con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti (dalle medesime agenzie) a tempo indeterminato (art. 9);
  4. la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale (art. 18).

In materia di contratti a termine e di somministrazione il “DDL Lavoro”:

  1. esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori – che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti – i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) (art. 10);
  2. elimina la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi (art. 10);
  3. definisce le caratteristiche delle attività stagionali che, in base alla normativa vigente, sono escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi (art. 11).

In materia di rapporto di lavoro il “DDL Lavoro”:

  1. specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi (art. 13);
  2. prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile (art. 14);
  3. dispone che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza (art. 19).

In materia previdenziale e contributiva il “DDL Lavoro”:

  1. introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (art. 23);
  2. estende anche al personale a contratto degli uffici all’estero la possibilità già prevista per le PA, al fine dell’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, di trasmettere all’INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (art. 24);
  3. prevede che, in tutte le controversie in materia contributiva nelle quali l’INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell’ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti (art. 25);
  4. consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo del Ministero stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA, in conformità con l’oggetto sociale di quest’ultima (art. 26);
  5. rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente (art. 27);
  6. uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tali termini sono posti in relazione alle attività amministrative dell’INPS, compresa quella sul monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per i medesimi istituti, e non concernono la decorrenza dei trattamenti in oggetto (art. 29);
  7. prevede la possibilità per il lavoratore dipendente privato (o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa), in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione, di richiedere all’INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia. Tale possibilità è riconosciuta qualora sia decorso il termine di prescrizione per l’omologa richiesta (già prevista nell’ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore) (art. 30).

Tra le ulteriori disposizioni del “DDL Lavoro” si segnalano:

  1. l’estensione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista (art. 7);
  2. l’applicabilità del regime forfetario previsto dalla normativa vigente agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (art. 17);
  3. la previsione della possibilità di svolgimento in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (art. 20);
  4. l’intervento di coordinamento normativo nell’ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L’intervento allinea formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022 con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo (art. 21);
  5. il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (art. 22);
  6. la possibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall’ARAN, riconoscendo loro il diritto di versare i contributi sindacali secondo le modalità già previste dalla normativa vigente in relazione alle organizzazioni rappresentate nel CNEL. Si prevede altresì che tale personale non rilevi ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto (art. 29);
  7. la previsione che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, mediante videoconferenza, anche per una sola parte dei componenti (art. 31);
  8. le disposizioni volte a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia (art. 33);
  9. il riconoscimento della possibilità per i vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, se dipendenti del SSN, di usufruire di permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili, per la partecipazione ad attività istituzionali per le attività connesse all’espletamento del relativo mandato (art. 34).

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